Inviato esito
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Gara #562
Lavori di Realizzazione di uno svincolo extraurbano tra la via Mesagne e la via G. Gronchi. CUP: G21B23000640004.Informazioni appalto
31/03/2026
Aperta
Lavori
€ 632.672,77
ARNESANO ARCANGELO
Categorie merceologiche
452331 - Lavori di costruzione di strade e autostrade
Lotti
Inviato esito
1
BB117A7B95
G21B23000640004
Qualità prezzo
Lavori di Realizzazione di uno svincolo extraurbano tra la via Mesagne e la via G. Gronchi
Lavori di Realizzazione di uno svincolo extraurbano tra la via Mesagne e la via G. Gronchi
€ 612.824,14
€ 120.591,54
€ 19.848,63
€ 539.952,48
523
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 05167760759 | M.G.M. SRL |
Commissione valutatrice
Determinazione n. 401
06/05/2026
|
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293.38 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Arnesano | Arcangelo | Presidente |
| Tondo | Vincenzo | Componente Esperto |
| Polimeno | Gabriele | Componente Esperto |
Scadenze
29/04/2026 12:00
29/04/2026 12:00
04/05/2026 12:00
07/05/2026 09:00
Allegati
|
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0.97 MB | |
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determina-nomina-commissione-401-2026.pdf SHA-256: 188f796eb73cd93c78ef21dca1179e9b861df802e5bc1bb32be4d45c7745d442 06/05/2026 11:50 |
392.12 kB | |
|
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1.39 MB | |
|
cv-tondo-vincenzo-signed.pdf SHA-256: 5ecb6a4712ef6e145bddc78efdd323e9b72a1d36f5819e6adbc56a206f836237 06/05/2026 11:50 |
293.38 kB | |
|
cve-23-12-2025-signed.pdf SHA-256: 4c93db23d81178a059571f6c4a132baffdc39bc3c90050399b4901525f070847 06/05/2026 11:50 |
563.36 kB | |
|
verbale-gara-1-07-05-2026.pdf SHA-256: f80f987a4086c860e45ba669d9c1452d33ad123536f254af179dd4619fcdcd32 07/05/2026 17:40 |
1.63 MB | |
|
verbale-gara-2-sedute-riservate.pdf SHA-256: 6a54abde1c4681a9607fc02bbb924d3dd9f1cbb2b2e5b2385e23184058270c5c 19/05/2026 12:53 |
7.38 MB | |
|
verbale-gara-3-19-05-2026.pdf SHA-256: cd70b693b0677050c6161951752b61d549a949a90190545629e633bc068baa9b 19/05/2026 12:53 |
811.78 kB | |
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determina-aggiudicazione-523-2026.pdf SHA-256: ed9258e70f8f0af6b77bac1ad30261a4d9ea3437a6152bcdca70d562e0ef16d7 16/06/2026 11:43 |
471.98 kB | |
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Gare - Comunicazione di Aggiudicazione definitiva - 36/2023 SHA-256: 1845f01fb5e79e4a8f63a4cb5dd598a9108fbc87df6e2abaee92131bd4c5d795 16/06/2026 11:51 |
16.05 kB |
Link pubblico ACDAT
Chiarimenti
09/04/2026 11:10
Quesito #1
Si chiede se sono previsti pagamenti in acconto in corso d'opera. Saluti
09/04/2026 13:55
Risposta
I pagamenti in acconto sono previsti all'art. 2.18 del Capitolato Speciale d'Appalto e all'art. 12 dello Schema doi Contratto.
10/04/2026 08:58
Quesito #2
DA SCHEMA DI CONTRATTO: Articolo 12. Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo.
omissis......[......]......L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo
credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, esclusa l’anticipazione di cui
al comma 1 del presente articolo, raggiunga la cifra di Euro ___________. <-----Si chiede di conoscere l' importo omesso.
Saluti.
omissis......[......]......L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo
credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, esclusa l’anticipazione di cui
al comma 1 del presente articolo, raggiunga la cifra di Euro ___________. <-----Si chiede di conoscere l' importo omesso.
Saluti.
10/04/2026 10:14
Risposta
Analizzati gli elaborati di progetto e gli atti di gara si fissa in € 125.000,00 l'importo minimo per ciascuna rata di acconto al netto del ribasso, delle ritenute così come prevista all'art. 12 dello schema di contratto.
21/04/2026 08:35
Quesito #3
Oggetto: Lavori di Realizzazione di uno svincolo extraurbano tra la via Mesagne e la via G. Gronchi. CUP: G21B23000640004. Richiesta chiarimenti – proporzionalità e modalità di applicazione dello studio LCA nell’offerta tecnica
Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono chiarimenti in merito a quanto previsto nel Bando/Disciplinare di gara, al punto e) del capo 16 OFFERTA TECNICA – Busta B, e più dettagliatamente alla redazione della relazione LCA (Life Cycle Assessment) a supporto delle proposte migliorative.
In particolare, si prevede:
“L’offerta … deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: […]
e) relazione tecnica delle proposte migliorative offerte relativamente al rispetto dei criteri CAM e lo studio LCA, a dimostrazione del miglioramento rispetto al progetto posto a base di gara. Lo studio LCA dovrà tenere conto delle specifiche di cui al paragrafo “1.3.2 Indicazioni per gli studi LCA”. La relazione LCA deve essere accompagnata da un attestato di verifica, condotta in accordo alla ISO 14071 "Life cycleassessment - Critical review processes and reviewercompetencies: Additionalrequirements and guidelines to ISO 14044:2006", emesso da un Organismo di Certificazione accreditato secondo la ISO 17029 per la ISO 14025.”
Con la presente, si evidenzia che:
L’elaborazione di uno studio LCA conforme alle norme ISO 14040 e ISO 14044, corredato da revisione critica ai sensi della ISO 14071, nonché attestazione da parte di organismo accreditato secondo ISO 17029 per la ISO 14025 configura un livello di approfondimento tecnico che risulta generalmente applicato a interventi di maggiore rilevanza economica e complessità progettuale.
Difatti, l'importo complessivo dell'appalto (€ 632.672,77) risulta contenuto rispetto alla complessità e ai costi richiesti per uno studio LCA completo di revisione critica indipendente; d'altra parte, nonostante la disponibilità delle imprese a sostenerne l'onere, l'elaborazione e il relativo iter di verifica richiederebbero tempi ampiamente superiori a quelli previsti dalla procedura di gara.
La richiesta, così formulata, determina senz’altro un effetto restrittivo della concorrenza, in contrasto con i principi di proporzionalità e massima partecipazione nelle procedure di gara.
Si rileva, inoltre, che il progetto posto a base di gara è privo di uno studio LCA redatto nella fase di PFTE “di partenza”, sul quale l’impresa possa eventualmente sviluppare un aggiornamento, come previsto dall’Allegato 1 del D.M. 5/08/2024 relativamente ai criteri premiali per l’affidamento dei lavori di infrastrutture stradali nell’ambito della normativa CAM Strade.
Sebbene i Criteri Ambientali Minimi di riferimento richiedono l’adozione di un approccio basato sul ciclo di vita, non impongono necessariamente la redazione di uno studio LCA completo, né la relativa certificazione da parte di organismo terzo.
Tutto ciò premesso, si chiede di chiarire:
Se la redazione dello studio LCA completo con revisione critica ai sensi della ISO 14071 debba ritenersi obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara e pertanto, a pena di esclusione e se, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Stazione Appaltante intenda riconsiderare o rimodulare la richiesta in oggetto, al fine di garantire coerenza con i principi di proporzionalità, e di massima partecipazione.
Si resta in attesa di un cortese riscontro.
Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono chiarimenti in merito a quanto previsto nel Bando/Disciplinare di gara, al punto e) del capo 16 OFFERTA TECNICA – Busta B, e più dettagliatamente alla redazione della relazione LCA (Life Cycle Assessment) a supporto delle proposte migliorative.
In particolare, si prevede:
“L’offerta … deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: […]
e) relazione tecnica delle proposte migliorative offerte relativamente al rispetto dei criteri CAM e lo studio LCA, a dimostrazione del miglioramento rispetto al progetto posto a base di gara. Lo studio LCA dovrà tenere conto delle specifiche di cui al paragrafo “1.3.2 Indicazioni per gli studi LCA”. La relazione LCA deve essere accompagnata da un attestato di verifica, condotta in accordo alla ISO 14071 "Life cycleassessment - Critical review processes and reviewercompetencies: Additionalrequirements and guidelines to ISO 14044:2006", emesso da un Organismo di Certificazione accreditato secondo la ISO 17029 per la ISO 14025.”
Con la presente, si evidenzia che:
L’elaborazione di uno studio LCA conforme alle norme ISO 14040 e ISO 14044, corredato da revisione critica ai sensi della ISO 14071, nonché attestazione da parte di organismo accreditato secondo ISO 17029 per la ISO 14025 configura un livello di approfondimento tecnico che risulta generalmente applicato a interventi di maggiore rilevanza economica e complessità progettuale.
Difatti, l'importo complessivo dell'appalto (€ 632.672,77) risulta contenuto rispetto alla complessità e ai costi richiesti per uno studio LCA completo di revisione critica indipendente; d'altra parte, nonostante la disponibilità delle imprese a sostenerne l'onere, l'elaborazione e il relativo iter di verifica richiederebbero tempi ampiamente superiori a quelli previsti dalla procedura di gara.
La richiesta, così formulata, determina senz’altro un effetto restrittivo della concorrenza, in contrasto con i principi di proporzionalità e massima partecipazione nelle procedure di gara.
Si rileva, inoltre, che il progetto posto a base di gara è privo di uno studio LCA redatto nella fase di PFTE “di partenza”, sul quale l’impresa possa eventualmente sviluppare un aggiornamento, come previsto dall’Allegato 1 del D.M. 5/08/2024 relativamente ai criteri premiali per l’affidamento dei lavori di infrastrutture stradali nell’ambito della normativa CAM Strade.
Sebbene i Criteri Ambientali Minimi di riferimento richiedono l’adozione di un approccio basato sul ciclo di vita, non impongono necessariamente la redazione di uno studio LCA completo, né la relativa certificazione da parte di organismo terzo.
Tutto ciò premesso, si chiede di chiarire:
Se la redazione dello studio LCA completo con revisione critica ai sensi della ISO 14071 debba ritenersi obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara e pertanto, a pena di esclusione e se, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Stazione Appaltante intenda riconsiderare o rimodulare la richiesta in oggetto, al fine di garantire coerenza con i principi di proporzionalità, e di massima partecipazione.
Si resta in attesa di un cortese riscontro.
23/04/2026 12:39
Risposta
Si chiarisce che lo studio LCA richiesto, con carattere premiante, è necessario per l’attribuzione del punteggio relativo al criterio A7, relativamente alle soluzioni migliorative proposte dal concorrente rispetto al progetto, valutate in termini di riduzione degli indicatori d’impatto ambientale dell’opera, con possibilità di redazione in forma semplificata.
La normativa non prevede un limite di importo minimo sotto il quale i CAM non si applicano per i lavori pubblici, ma la complessità delle analisi LCA richieste deve sicuramente essere proporzionata alla grandezza e rilevanza dell'opera.
Lo studio LCA (vedi tabella par. 1.3.1. El.15) deve considerare come obbligatorie le fasi del ciclo di vita della produzione, costruzione (moduli da A1 a A5) e il fine vita dell’opera (moduli da C1 a C4), deve riferirsi al corpo stradale e alla pavimentazione stradale, o almeno ai seguenti componenti specifici:
sottofondi stradali (inclusi lavori di movimento di terra),
strati di fondazione,
strati di base, di collegamento e usura
Il criterio premiale 3.2.2, dei CAM strade, vedi El.15 di progetto, prevede che la relazione LCA, aggiornata con le proposte migliorative offerte rispetto al progetto a base gara, preveda anch’essa il rilascio di un attestato di verifica, emesso, in questo caso solo da un organismo accreditato secondo la 17029, per la ISO 14025, al fine di garantire massima competenza tecnica oltre che di terzietà e indipendenza, elementi, questi ultimi, particolarmente importanti per la Stazione Appaltante che deve valutare la conformità ai requisiti CAM richiesti.
Il merito all’attestato di verifica della relazione CAM e studio LCA, richiesta alla lettera e) art. 16 del Bando-Disciplinare di gara, si ritiene che possa essere sostituito, in fase di partecipazione alla gara da una autodichiarazione del concorrente con cui si impegna a produrre l’attestato di verifica, emesso da un Organismo di Certificazione accreditato secondo la ISO 17029 per la ISO 14025, in caso di proposta di aggiudicazione dell’appalto, in fase di verifica dei requisiti e comunque prima dell’aggiudicazione.
Pertanto al fine dell’ammissione, di cui alla lett. e) dell’art. 16 del Bando-Disciplinare di gara, il concorrente dovrà produrre la relazione e lo studio LCA (semplificato) ivi richiesto, corredati di autocertificazione come sopra chiarito, riportanti gli elementi utili e necessari per l’attribuzione del punteggio premiale di cui al criterio A7.
Tale determinazione viene assunta al fine di garantire coerenza con i principi di proporzionalità, e di massima partecipazione, ma anche e soprattutto competitività nella gara d’appalto.
La normativa non prevede un limite di importo minimo sotto il quale i CAM non si applicano per i lavori pubblici, ma la complessità delle analisi LCA richieste deve sicuramente essere proporzionata alla grandezza e rilevanza dell'opera.
Lo studio LCA (vedi tabella par. 1.3.1. El.15) deve considerare come obbligatorie le fasi del ciclo di vita della produzione, costruzione (moduli da A1 a A5) e il fine vita dell’opera (moduli da C1 a C4), deve riferirsi al corpo stradale e alla pavimentazione stradale, o almeno ai seguenti componenti specifici:
sottofondi stradali (inclusi lavori di movimento di terra),
strati di fondazione,
strati di base, di collegamento e usura
Il criterio premiale 3.2.2, dei CAM strade, vedi El.15 di progetto, prevede che la relazione LCA, aggiornata con le proposte migliorative offerte rispetto al progetto a base gara, preveda anch’essa il rilascio di un attestato di verifica, emesso, in questo caso solo da un organismo accreditato secondo la 17029, per la ISO 14025, al fine di garantire massima competenza tecnica oltre che di terzietà e indipendenza, elementi, questi ultimi, particolarmente importanti per la Stazione Appaltante che deve valutare la conformità ai requisiti CAM richiesti.
Il merito all’attestato di verifica della relazione CAM e studio LCA, richiesta alla lettera e) art. 16 del Bando-Disciplinare di gara, si ritiene che possa essere sostituito, in fase di partecipazione alla gara da una autodichiarazione del concorrente con cui si impegna a produrre l’attestato di verifica, emesso da un Organismo di Certificazione accreditato secondo la ISO 17029 per la ISO 14025, in caso di proposta di aggiudicazione dell’appalto, in fase di verifica dei requisiti e comunque prima dell’aggiudicazione.
Pertanto al fine dell’ammissione, di cui alla lett. e) dell’art. 16 del Bando-Disciplinare di gara, il concorrente dovrà produrre la relazione e lo studio LCA (semplificato) ivi richiesto, corredati di autocertificazione come sopra chiarito, riportanti gli elementi utili e necessari per l’attribuzione del punteggio premiale di cui al criterio A7.
Tale determinazione viene assunta al fine di garantire coerenza con i principi di proporzionalità, e di massima partecipazione, ma anche e soprattutto competitività nella gara d’appalto.
23/04/2026 10:37
Quesito #4
Egregio Responsabile del Procedimento, nel Disciplinare di gara, Al Paragrafo 16. OFFERTA TECNICA - BUSTA “B” punto e), è richiesta la redazione di una relazione tecnica delle proposte migliorative offerte relativamente al rispetto dei criteri CAM e lo studio LCA, a dimostrazione del miglioramento rispetto al progetto posto a base di gara. Lo studio LCA dovrà tenere conto delle specifiche di cui al paragrafo “1.3.2 Indicazioni per gli studi LCA”. La relazione LCA dovrà essere accompagnata da un attestato di verifica, condotta in accordo alla ISO 14071 "Life cycleassessment - Critical review processes and reviewercompetencies: Additionalrequirements and guidelines to ISO 14044:2006", emesso da un Organismo di Certificazione accreditato secondo la ISO 17029 per la ISO 14025.
Si chiede se possa essere sufficiente, in fase di presentazione dell’offerta tecnica, una autodichiarazione firmata dallo stesso tecnico redattore dell’offerta tecnica che sostituisca l’ attestato di verifica messo da un Organismo di Certificazione accreditato secondo la ISO 17029 per la ISO 14025.
Distinti Saluti
Si chiede se possa essere sufficiente, in fase di presentazione dell’offerta tecnica, una autodichiarazione firmata dallo stesso tecnico redattore dell’offerta tecnica che sostituisca l’ attestato di verifica messo da un Organismo di Certificazione accreditato secondo la ISO 17029 per la ISO 14025.
Distinti Saluti
23/04/2026 12:40
Risposta
Il merito all’attestato di verifica della relazione CAM e studio LCA, richiesta alla lettera e) art. 16 del Bando-Disciplinare di gara, si ritiene che possa essere sostituito, in fase di partecipazione alla gara da una autodichiarazione del concorrente con cui si impegna a produrre l’attestato di verifica, emesso da un Organismo di Certificazione accreditato secondo la ISO 17029 per la ISO 14025, in caso di proposta di aggiudicazione dell’appalto, in fase di verifica dei requisiti e comunque prima dell’aggiudicazione.
Pertanto al fine dell’ammissione, di cui alla lett. e) dell’art. 16 del Bando-Disciplinare di gara, il concorrente dovrà produrre la relazione e lo studio LCA (semplificato) ivi richiesto, corredati di autocertificazione come sopra chiarito, riportanti gli elementi utili e necessari per l’attribuzione del punteggio premiale di cui al criterio A7.
Pertanto al fine dell’ammissione, di cui alla lett. e) dell’art. 16 del Bando-Disciplinare di gara, il concorrente dovrà produrre la relazione e lo studio LCA (semplificato) ivi richiesto, corredati di autocertificazione come sopra chiarito, riportanti gli elementi utili e necessari per l’attribuzione del punteggio premiale di cui al criterio A7.